Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Qualora non risulti dal titolo o non si dimostri che la firma sia stata apposta prima o dopo, si presume che sia stata apposta prima.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il protesto può essere fatto con atto separato, oppure essere scritto sull'assegno bancario o sul duplicato ovvero sul foglio di allungamento. Questo
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il genitore o il tutore non autorizzato all'esercizio del commercio per conto del minore o dell'interdetto si può obbligare in nome di costoro, il
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
L'assegno bancario può essere pagabile: a una persona determinata con o senza l'espressa clausola « all'ordine »; a una persona determinata con la
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Se la clausola è apposta dal traente, essa produce i suoi effetti nei confronti di tutti i firmatari; se è apposta da un girante o da un avallante
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
L'opposizione al precetto non sospende l'esecuzione, ma il presidente del tribunale o il pretore competente per valore, su ricorso dell'opponente che
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
; 4° l'oggetto delle richieste, il nome della persona richiesta, le risposte avute o i motivi pei quali non se ne ebbe alcuna; 5° la sottoscrizione del
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il traente o il portatore di un assegno bancario può vietare che esso sia pagato in contanti, apponendo sulla faccia anteriore in senso trasversale
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Se dal rapporto che diede causa alla emissione o alla trasmissione dell'assegno bancario derivi un'azione, questa permane nonostante l'emissione o la
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Non sono considerati casi di forza maggiore i fatti puramente personali al portatore o alla persona da lui incaricata di presentare l'assegno
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il portatore mantiene i suoi diritti contro il traente, sebbene l'assegno bancario non sia stato presentato tempestivamente o non sia stato fatto il
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il girante può annullare la girata con una formula di annullamento « cassa per me », « annullo la girata », o altra equivalente, da lui scritta e
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Ogni sottoscrizione deve contenere il nome e cognome o la ditta di colui che si obbliga. E' valida tuttavia la sottoscrizione nella quale il nome sia
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Qualsiasi obbligato contro il quale sia stato o possa essere promosso il regresso può esigere, contro pagamento, la consegna dell'assegno bancario
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il traente, il girante o l'avallante può, con la clausola « senza spese », « senza protesto » od ogni altra equivalente, apposta sul titolo e firmata
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Lo sbarramento è generale se tra le due sbarre non vi è alcuna indicazione o vi è la semplice parola « banchiere » o altra equivalente; è speciale se
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
L'avallo è apposto sull'assegno bancario o sull'allungamento.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
La girata è valida ancorchè il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Se il protesto è fatto con atto separato chi vi procede deve farne menzione sull'assegno bancario o sul duplicato o sul foglio di allungamento, a
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Se un ostacolo insormontabile (disposizione di legge di uno Stato o altro caso di forza maggiore) impedisce di presentare l'assegno bancario, di
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
quella del curatore con la clausola « per assistenza » o altra equivalente. Se sia omessa detta clausola o altra equivalente il curatore è obbligato
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'assegno bancario, se ne può fare denunzia al trattario e chiedere l'ammortamento con ricorso
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
L'assegno bancario emesso in un paese diverso da quello nel quale è pagabile deve essere presentato entro il termine di venti giorni o di sessanta
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Se la girata è in bianco, il portatore può: 1° riempirla col proprio nome o con quello di altra persona; 2° girare l'assegno bancario di nuovo in
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Se l'assegno bancario contiene firme di persone incapaci di obbligarsi per assegno, firme false o di persone immaginarie, ovvero firme che per
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
stata girata con clausole o condizioni speciali, si applicano i termini di prescrizione previsti dal codice di commercio o dal codice civile, secondo la
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il traente o il portatore dell'assegno bancario può sbarrarlo con gli effetti indicati nell'articolo seguente.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
La cancellazione dello sbarramento o del nome del banchiere si ha per non fatta.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione di un vaglia cambiario della Banca d'Italia, il possessore può farne denunzia e chiedere, con
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il protesto o la constatazione equivalente deve farsi prima che sia spirato il termine di presentazione.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
E' espresso con le parole « per avallo » o con ogni altra formula equivalente; è sottoscritto dall'avallante.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Trascorso il termine indicato nell'articolo 69 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, l'assegno bancario smarrito non
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il protesto dev'essere fatto con un solo atto da un notaro o da un ufficiale giudiziario.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa « all'ordine » è trasferibile mediante girata.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Trascorso il termine indicato nell'art. 93 senza opposizione, o rigettata l'opposizione con sentenza definitiva, il vaglia smarrito non ha più alcuna
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Nel caso di smarrimento o di distruzione di una fede di credito, il Banco, su domanda dell'interessato, dopo quindici giorni dalla presentazione
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il pagamento di un assegno bancario può essere garantito con avallo per tutta o parte della somma.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Lo sbarramento è fatto con due sbarre parallele apposte sulla faccia anteriore. Esso può essere generale o speciale.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Nei comuni nei quali non esista notaro o ufficiale giudiziario il protesto può esser levato dal segretario comunale.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Questa garanzia può essere prestata da un terzo, escluso il trattario, o anche da un firmatario dell'assegno bancario.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
In quanto non siano incompatibili con la natura dell'assegno circolare o non siano derogate dalle norme della presente legge, sono applicabili
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Se il trattario o il terzo è morto, il protesto si leva egualmente al suo nome secondo le regole precedenti.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il precetto deve contenere la trascrizione dell'assegno bancario o del protesto e degli altri documenti necessari a dimostrare la somma dovuta.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Nella presente legge sotto il nome di banchiere si comprendono anche le persone o le istituzioni assimilate per legge ai banchieri.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
L'assegno bancario con sbarramento generale non può essere pagato dal trattario che a un banchiere o a un cliente del trattario.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l'incasso risponde del pagamento.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Il mandato contenuto in una girata per procura non si estingue per la morte del mandante o per la sopravvenuta sua incapacità.
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
Le disposizioni del presente articolo si applicano soltanto agli assegni pagabili nel territorio del Regno o nei territori soggetti alla sovranità
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia.
La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.